Comune di Isili

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Cause di esclusione dal soccorso istruttorio

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-           il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
-           l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
-           la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
-           la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
-           la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
-           il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – in ogni caso non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio: art. 83 comma 9) del D. Lgs. 50/2016. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, entro il quale devono essere improrogabilmente rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante può non richiederne la regolarizzazione.
Le disposizioni di cui articolo 83, comma 9, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Si precisa che non è applicabile soccorso istruttorio nel caso in cui siano mancanti, incomplete e irregolari le dichiarazioni previste nella Busta Offerta Tecnica e nella Busta Offerta Economica. In questo caso, infatti, il concorrente dovrà essere escluso dalla procedura senza possibilità di sanatoria.
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