Comune di Isili

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Requisiti di capacità tecnica e professionale



La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 del Codice e verrà richiesta all’aggiudicatario ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, mediante la trasmissione, in alternativa, di uno dei seguenti documenti:
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici:
-           originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
-           copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
-           dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
-           originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
-           originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
 
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto da:
a.         da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b.         da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi
abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale e specifico, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
 
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:
a.         per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b.         per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
I requisiti relativi alla Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 (o equivalente rilasciata da organismi accreditati) sono attestati e verificati in relazione:
a.         al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
b.         al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
c.         alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto.

In caso di raggruppamento o consorzi i requisiti devono essere posseduti da tutte le ditte raggruppate e dalle imprese del consorzio indicate come esecutrici. Il requisito di deve essere posseduto nel modo seguente: dal mandatario in misura almeno pari al 70% e da ciascuno dei mandanti in misura non inferiore al 10%, fermo restando l'obbligo per il raggruppamento di possedere il requisito nella misura del 100%. Nell'ipotesi di partecipazione di consorzio che non esegua direttamente l'appalto, il requisito dovrà essere posseduto dalle consorziate indicate come esecutrici. Resta fermo l'obbligo di copertura dell’intero requisito. In caso di presentazione in forma di ATI o di consorzio di imprese, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio. I componenti delle RTI o Consorzi ordinari o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), debbono specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite da ognuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
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